Assegno di Inclusione: la povertà non è una colpa!

Con la conversione in legge del Decreto Lavoro, il Governo abolisce definitivamente il Reddito di Cittadinanza e abbandona una misura di welfare universale per contrastare la povertà per introdurre una misura categoriale – l’Assegno di Inclusione – con cui si decide di dividere chi sostenere nella difficoltà e chi no, non in base alla sua situazione economica, ma in base allo stato di famiglia.

IL GOVERNO CON QUESTO PROVVEDIMENTO:
• esclude oltre 800 mila persone dalla nuova misura privandole di ogni sostegno nonostante la loro condizione di difficoltà e disagio
• penalizza le famiglie numerose
• aumenta la precarietà e il lavoro povero costringendo migliaia di lavoratori ad accettare qualsiasi offerta di lavoro
 incentiva le imprese confermando l’impostazione premiante nei confronti di chi assume e degli enti privati che svolgono attività di intermediazione
• riduce il ruolo del sistema pubblico nella presa in carico delle persone, allargando la partecipazione dei soggetti accreditati (privati) nella predisposizione dei percorsi di inclusione

PER L’A.S.La COBAS:
• la povertà non è una colpa: deve essere garantito a tutte le persone in condizioni di difficoltà un reddito minimo per avere una vita dignitosa
• la misura di sostegno alla povertà deve essere commisurata alla numerosità delle famiglie, non alla presunta occupabilità dei componenti
• servono politiche ed investimenti sulla crescita della domanda di lavoro di qualità
• la precarietà deve essere cancellata, non incentivata rendendo le persone disposte a tutto pur di sopravvivere
• deve essere restituita centralità ai servizi pubblici, a partire dal potenziamento dei servizi sociali dei Comuni e dei Centri per l’Impiego, per garantire una presa in carico multidimensionale delle persone e delle famiglie in difficoltà e promuoverne l’inclusione sociale e lavorativa

LE NUOVE MISURE | COSA SONO E COME RICHIEDERLE

Con la conversione in legge del decreto lavoro il Governo abolisce definitivamente il Reddito di Cittadinanza e abbandona una misura di welfare universale per introdurre una misura categoriale – l’Assegno di Inclusione – con cui si decide di dividere chi sostenere nella difficoltà e chi no, in base allo stato di famiglia e non in base alla sua situazione economica

ASSEGNO DI INCLUSIONE

COSA È: una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa condizionata alla prova dei mezzi e alla partecipazione a percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa.

DA QUANDO: 1° gennaio 2024

PER CHI: i nuclei familiari in cui sia presente un componente con disabilità, un minore, un componente in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione, o un adulto con almeno 60 anni di età.

PRINCIPALI REQUISITI RICHIESTIcittadini UE, permesso soggiornanti di lungo periodo o protezione internazionale; residenza di 5 anni (ultimi 2 continuativi); ISEE inferiore a 9.360 euro; Reddito familiare inferiore a 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza (per ultra 67enni o persone con disabilità grave non autosufficienza la soglia innalzata a 7.560 euro); patrimonio immobiliare sotto 30.000 euro (oltre prima casa), patrimonio mobiliare di 6.000 euro…

QUANTO: il beneficio è erogato mensilmente su Carta di pagamento elettronica. È un’integrazione al reddito familiare su base annua fino alla soglia di 6.000 euro (€ 7.560 se composto da ultra 67enni o componenti con disabilità grave non autosufficienza) più un’integrazione per i nuclei in affitto fino a 3.360 euro annui (€ 1.800 euro). In caso di avvio di attività di lavoro il maggior reddito non concorre al raggiungimento della soglia fino a 3.000 euro lordi annui.

COME SI CALCOLA: La soglia è calcolata moltiplicando il reddito familiare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza calcolato in base alla composizione del nucleo. La scala di equivalenza ha come parametro massimo 2,2 (2,3 in presenza di un componente con disabilità grave e non autosufficienza) ed è composta da un parametro di partenza 1 cui si aggiungono coefficienti differenti in base agli altri familiari: 0,5 per ogni altro componente con disabilità o non autosufficiente; 0,4 per ogni altro componente +60 anni0,4 per ogni altro componente maggiorenne con carichi di cura (se nel nucleo presenti minori di 3 anni, 3 o più figli minori o componenti con disabilità non autosufficienti); 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio biopsicosociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione; 0,15 per ciascun minore (fino a due); 0,10 per ogni minore oltre il secondo.

QUANTO DURA: 18 mesi trascorsi i quali si può rinnovare, dopo 1 mese di sospensione, per 12 mesi.

COME SI FA DOMANDA: In modalità telematica ad INPS o tramite NOSTRO PATRONATO AL N. 3296095572 – INFOCAF@ASLACOBAS.IT.

COSA SI DEVE FARE: Accertati i requisiti, il richiedente si iscrive al nuovo Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), sottoscrive il patto digitale e si deve recare entro 120 giorni al servizio sociale per la valutazione multidimensionale e la sottoscrizione del patto per l’inclusione (successivamente ha obbligo di presentarsi ogni 90 giorni) in cui sono indicati i progetti da seguire e i servizi da attivare per i componenti tenuti agli obblighi(*). In caso di bisogni complessi è attivata un’equipe multidisciplinare. Se nel nucleo ci sono 1859enni sono avviati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato (obbligo di presentarsi ogni 60 giorni).

(*) sono esclusi dagli obblighi solo i componenti con disabilità, con più di 60 anni, inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, beneficiari di pensione diretta, componenti con patologie oncologiche, componenti con carichi di cura (se presenti minori di 3 anni, 3 o + figli minori, componenti con disabilità o non autosufficienza)

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

COSA È: le misure volte a favorire l’attivazione lavorativa attraverso la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale. Tra queste misure sono comprese il Servizio Civile e Universale, i Progetti Utili alla Collettività (PUC), le attività di volontariato presso gli Enti del Terzo Settore.

DA QUANDO: 1° settembre 2023

PER CHI: le persone tra 18 e 59 anni che non ricevono Assegno di Inclusione, Reddito di Cittadinanza o altra forma di integrazione e sostegno al reddito per disoccupazione.

PRINCIPALI REQUISITI RICHIESTI: gli stessi indicati per l’Assegno di Inclusione, eccetto una soglia ISEE più bassa pari a 6.000 euro e una soglia di reddito pari a 6.000 per il parametro della scala di equivalenza ISEE.

QUANTO E PER QUANTO350 euro, erogate tramite bonifico da INPS, per la sola durata della partecipazione alle attività previste, in ogni caso per non oltre 12 mesi.

COME SI FA DOMANDA: In via telematica a INPS o tramite NOSTRO PATRONATO AL N. 3296095572 – INFOCAF@ASLACOBAS.IT. dopo 1° gennaio 2024). Per accedere al Supporto si deve dimostrare di aver assolto l’obbligo scolastico.

COSA DI DEVE FARE: Accertati i requisiti, ci si iscrive alla piattaforma SIISL, si rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e si stipula il patto di servizio presso i CPI o soggetti accreditati in cui si deve indicare di essersi rivolti ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’intermediazione. Attraverso SIISL il beneficiario può essere inserito o selezionare autonomamente specifici progetti di formazione erogati da soggetti pubblici, privati o accreditati dai sistemi regionali, ricevere offerte di lavoro e servizi di orienta­mento. Deve aderire alle attività previste dal patto di servizio, confermando ogni 90 giorni la sua partecipazione.

PER ENTRAMBE LE MISURE

OFFERTA CONGRUA DI LAVORO: tutti i beneficiari che sottoscrivono patto di servizio personalizzato devono accettare obbligatoriamente la prima offerta di lavoro che rispetti i requisiti:

• Rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nel territorio nazionale

• Rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno (determinato o indeterminato)

• Retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi (art. 51 D.Lgs. 81/2015)

• Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, se non dista più di 80 km dal domicilio o 120 minuti con trasporto pubblico.

PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC): possono essere previsti dai percorsi di inclusione sociale e sono considerati misura del Supporto per la formazione e il lavoro. Sono progetti a titolarità dei Comuni o di amministrazioni convenzionate, prevedono attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale… da svolgere nel comune di residenza, a titolo gra­tuito, non sono indicati limiti orari. I PUC sono equiparati allo svolgimento di attività di volontariato svolta presso Enti del Terzo Settore

SANZIONI E CONTROLLI: reclusione da due a sei anni per chi rende dichiarazioni o utilizza documenti falsi o attestanti cose non vere per fruire delle misure, mentre la mancata co­municazione di variazione di reddito o patrimonio o qualsiasi informazione rilevante ai fini del mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni, oltre che con la decadenza del beneficio.

L’intero nucleo familiare decade dal beneficio se un solo componente tenuto agli obblighi non si presenta ai servizi sociali o per il lavoro nei termini fissati senza giustificato motivo, non sottoscrive i patti personalizzati, non rispetta quanto in essi previsto, non adempie agli obblighi di comunicazione delle variazioni cui è tenuto, o non frequenta rego­larmente un percorso di istruzione per adulti funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, non accetta un’offerta di lavoro come disciplinata dalla legge, non presenta DSU aggiornata in caso di variazione, svolge attività di lavoro senza aver effettuato le dovute comunicazioni.

TUTTI I PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA CON FIGLI DEVONO FARE DOMANDA PER ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE (AUUF)

Questa voce è stata pubblicata in SERVIZI AI LAVORATORI. Contrassegna il permalink.