Non si può lavorare e morire di caldo

Il Governo, le regioni hanno varato dei dispositivi di legge e normativi che introducono dei meccanismi di tutela parziale, come la cassa integrazione, il blocco delle attività lavorative dalle 12.30 alle 16 e altre disposizioni. L’Inail dal canto suo ha inviato una circolare che ribadisce alcuni concetti alla base del D.Lgs. 81/2008, su salute e sicurezza.

In realtà poco è cambiato nelle fabbriche, nei capannoni, sulle banchine, nei campi e per quanti faticano all’aperto o all’interno delle strutture pubbliche come le scuole prive di climatizzatori.

Il diritto alla salute dei lavoratori è sancito dalla Costituzione italiana, agli articoli 2, 32, 35 e 41, oltre che dal D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, le morti sul lavoro e quelle causate da malattie professionali dimostrano che, di fronte agli interessi padronali, le leggi da sole non bastano: serve una mobilitazione forte e determinata.

Per questo chiediamo:

  • l’attivazione di tavoli di confronto e negoziazione stabili nelle aziende per il monitoraggio e la realizzazione dei piani volti a garantire condizioni climatiche salubri, con il pieno coinvolgimento delle RSU e delle RLS.
  • l’incremento delle pause retribuite durante l’orario di lavoro,  
  • l’integrazione piena della retribuzione nei casi in cui venga adottata la CIGO,
  • la fornitura continua di acqua potabile, l’efficientamento degli impianti di refrigerazione dei luoghi di lavoro, adeguata copertura delle postazioni lavorative.
  • l’aggiornamento dei DVR e DVRI
  • la verifica della congruità con il clima dei DPI e dell’abbigliamento aziendale
  • stop alle attività all’aperto e nelle aree “calde” con la temperatura di 35% in su
  • la stretta sorveglianza sanitaria a partire dai lavoratori fragili e over 50

L’A.S.La COBAS invita le sue strutture ad attenzionare delegati e lavoratori sul diritto alla salute e alla sicurezza con il caldo estremo attraverso assemblee nei luoghi di lavoro, spiegando le ragioni dello stato di agitazione e del pacchetto di 16 ore di sciopero.

Per le aziende soggette alla L. 146/90 e successive modifiche, in presenza di gravi e motivati rischi per la salute, i lavoratori possono astenersi dal lavoro se l’azienda non adotta tutte le misure necessarie a tutelarne l’incolumità psicofisiche

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