Assegno unico e universale per i figli a carico

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

QUANDO FARE DOMANDA

Dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta o oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS ha continuato a erogare d’ufficio l’assegno, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Nelle ipotesi di variazione rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda (ad esempio, la nascita di figli; la variazione o l’inserimento della condizione di disabilità del figlio; la dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio che raggiunge la maggiore età), il richiedente dovrà intervenire tempestivamente sulla domanda e adeguarne i contenuti, provvedendo laddove necessario anche alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

Per chi la presenta per la prima volta o per chi ha avuto una domanda non accolta o decaduta e adesso è in possesso dei requisiti, la domanda può essere trasmessa da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2023, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2023.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

La domanda può essere presentata:

  • accedendo dal sito INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748.

Cos’è

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

A chi è rivolto

L’Assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Come funziona

L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità e varia in ragione del valore ISEE, più è basso maggiore sarà l’importo dell’assegno. 

REQUISITI

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

QUANDO FARE DOMANDA

Dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta o oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS ha continuato a erogare d’ufficio l’assegno, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Nelle ipotesi di variazione rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda (ad esempio, la nascita di figli; la variazione o l’inserimento della condizione di disabilità del figlio; la dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio che raggiunge la maggiore età), il richiedente dovrà intervenire tempestivamente sulla domanda e adeguarne i contenuti, provvedendo laddove necessario anche alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

Per chi la presenta per la prima volta o per chi ha avuto una domanda non accolta o decaduta e adesso è in possesso dei requisiti, la domanda può essere trasmessa da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2023, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2023.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

La domanda può essere presentata:

  • accedendo dal sito INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748.

per info: infocaf@aslacobas.it – watsapp 3296095572