Le donne del settore pubblico e privato hanno la possibilità di andare in pensione a 57 anni e 3 mesi (58 e 3 mesi se autonome) con 35 anni di contributi a condizione di avere la pensione calcolata con il metodo contributivo

La riforma Fornero del 2011 ha confermato fino al 31 Dicembre 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo.pensiondonne

I requisiti restano quelli fissati dalla legge 243/04 distinti per le donne che lavorano come dipendenti e per le autonome: rispettivamente, 57 anni e 58 anni, a cui bisogna aggiungere, dal 1° gennaio 2013, il primo aumento di tre mesi dovuto alla speranza di vita. In entrambi i casi resta uguale il requisito dell’anzianità contributiva pari a 35 anni.

I Requisiti anagrafici e Contributivi

A decorrere dal 1° gennaio 2013, per effetto dell’applicazione della speranza di vita, le lavoratrici in parola devono perferzionare 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi. Per questa forma di pensione anticipata resta però in vigore il regime della finestra secondo cui l’assegno non viene erogato il mese successivo alla maturazione dei requisiti ma dopo un periodo di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

L’Inps ha chiarito che l’opzione per il contributivo è aperta sino al 31 dicembre 2015 a condizione che a questa data siano perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico. A tale data cioè deve anche essersi aperta la finestra mobile (Circolare Inps 35/2012; Circolare Inps 37/2012).

Questo significa che le lavoratrici dipendenti dovranno maturare i requisiti (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) entro il 30 Novembre 2014; le dipendenti del pubblico impiego iscritte all’ex Inpdap entro il 30 Dicembre 2014; le autonome entro il 31 Maggio 2014 (ma servono qui 58 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi).

La tabella sottostante riepiloga i requisiti che consentono il rispetto della decorrenza della prestazione entro il 31.12.2015.

Gli effetti della decurtazione

Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull’assegno che oscilla intorno 25-30% rispetto a quanto avrebbero ottenuto con il sistema misto. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell’età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.

Indicativamente la seguente tabella evidenzia, in via indicativa, l’impatto sull’assegno dell’opzione donna esercitata da quattro tipi di lavoratrici.

L’entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata – con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all’INPS – più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 – e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo – piu’ elevata sarà la riduzione dell’assegno pensionistico.

Limiti per la fruizione del regime sperimentale donna

Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

Possono accedere al regime sperimentale:

1) Le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo;

2) Le lavoratrici con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della L. 243/2004 (messaggio inps 7300/2010).

Sono, inoltre, escluse dalla possibilità di fruire del regime in parola le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici  destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo (messaggio inps 219/2013).

La disciplina sperimentale prevede che l’applicazione del sistema contributivo  sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo. Nello specifico si tratta del trattamento:

1) non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’  assegno socialeper le richiedenti che hanno meno di 65 anni di età (art. 1, co. 20, L. 335/1995), se la pensione contributiva è maturata entro il 31.12.2011;

2) non inferiore a 1,5 volte l’  assegno sociale per chi matura la penisone contributiva dal 1.1.2012 in poi (INPS mess. 219/2013).

A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall’articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che consente l’accredito figurativo di alcuni periodi legati all’educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.

Il vincolo della Decorrenza entro il 31 Dicembre 2015

Come indicato l’opzione per il sistema di calcolo contributivo è esercitabile nei confronti delle lavoratrici la cui finestra mobile si apra entro il 31 Dicembre 2015. Pertanto le lavoratrici la cui finestra si apre dal 1° Gennaio 2016 non potranno accedere alla prestazione in parola. Parimenti si ritiene siano escluse la lavoratrici che, pur avendo maturato la finestra mobile in tempo utile per l’accesso al regime, presentino domanda di pensione successivamente alla scadenza del regime opzionale.

La Proroga del Regime Sperimentale

La legge prevede che, entro il 31 Dicembre 2015, il Governo verificherà i risultati della predetta sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione. Ad ogni modo sono state presentate in questi anni diverse proposte volte a consentire l’estensione del regime sperimentale donna oltre il 2015. Tra queste si segnala anche la richiesta, formulata all’esecutivo, di procedere allo stralcio delle Circolari Inps 35 e 37 del 2012 che, come detto, hanno prodotto l’effetto di accorciare, occultamente, di un anno la possibilità di accesso al regime in parola. Attualmente, tuttavia, il Governo non ha accolto tali orientamenti e, pertanto, non si sono registrati passi avanti in tal senso.

Si segnala, per completezza, che il Comitato Opzione Donna ha intentato, nell’Ottobre 2014, un ricorso collettivo contro l’Inps per ottenere lo stralcio delle Circolari sopra citate. A tal riguardo l’istituto, con messaggio inps 9304/2014, ha precisato che le domande di pensione presentate dalle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi nel corso del 2015, la cui decorrenza pertanto si colloca successivamente al 31.12.2015, non devono essere respinte bensì tenute in evidenza in attesa che si decida circa lo stralcio o meno delle Circolari sopra citate (l’istituto ha chiesto un parere al ministero del lavoro in tal senso).

L’Istituto, con il messaggio inps 9231/2014 dello scorso 28 Novembre 2014, ha precisato, inoltre, che le lavoratrici in parola possono esercitare l’opzione anche successivamente al mese in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 35 di contributi). In altri termini la domanda di accesso al regime può essere presentata anche dopo il 30 Novembre 2014, ad esempio nel corso del 2015, al momento della presentazione della domanda di pensione.

 

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