Con la a sentenza n.699/2013 la Cassazione ha stabilito che il rifiuto opposto alla

riassunzione da parte del lavoratore, anche se non vale come implicita rinuncia alla reintegrazione nel posto di lavoro, assume però rilevanza in senso riduttivo della misura del risarcimento del danno.
Tale motivazione è conforme a diritto, posto che il risarcimento del danno è istituto distinto dalla reintegrazione nel posto di lavoro, ed a determinate condizioni è suscettibile di subire una riduzione, nell’arco compreso tra il minimo ed il massimo legale di cui al 4° comma dell’art.18 della legge n.300/70.
Sent. Cass. lavoro n. 699 del 14/01/2013