INFO UTILI: NON TI PAGANO LO STIPENDIO O IL TFR, PROBLEMI CON LA BUSTA PAGA? ECCO COSA FARE

È purtroppo ricorrente il caso in cui le aziende in crisi fanno ricadere sulla corresponsione delle competenze di fine rapporto (ratei mensilità differite, ferie e permessi non goduti, TFR) i loro problemi di liquidità. Talvolta gli effetti della crisi investono i rapporti in corso anche relativamente alle normali spettanze per il lavoro prestato.problemi-tfr

Cosa fare
In condizioni normali le mensilità dovrebbero essere corrisposte entro la fine del mese in corso, mentre è fisiologico che le competenze per un rapporto conclusosi, sebbene la legge preveda che debbano essere erogate immediatamente, possano essere calcolate solo nei primi giorni del mese successivo (per conteggiare la rivalutazione Istat del mese), concedendo alle aziende di redigere i prospetti al massimo nei 30 giorni successivi.
In ogni caso suggeriamo, nel momento in cui l’azienda dovesse avanzare ipotesi di pagamenti dilazionati a causa di difficoltà più o meno oggettive, di rivolgersi subito all’Ufficio Vertenze dell’A.S.La COBAS per stabilire quali percorsi intraprendere.
è necessario presentare tutta la documentazione che si riferisce al rapporto di lavoro, a partire dalla lettera di assunzione, il libretto di lavoro, i CUD ed i DM10, tutte le buste paga di cui si dispone, eventualmente ricostruendo il rapporto di lavoro svoltosi nei casi in cui le buste non fossero state consegnate

Trattamento di fine rapporto
Se cessato rapporto di lavoro non ti viene pagato il TFR (ricorda che non esiste la “leggenda che va pagato entro sei mesi”) o ti fanno proposte di rinvio e/o dilazioni, nonostante i tuoi solleciti, rivolgiti al nostro Ufficio Vertenze.

Con la nuova legge, e quindi a partire dal 1° Giugno 1982, il calcolo del TFR viene effettuato accantonando annualmente un importo ottenuto dividendo, per ogni anno, la somma di tutte le retribuzioni mensili, (comprese di tredicesima, quattordicesima, o premio ferie, ecc.) per 13,5. Al termine del rapporto di lavoro spetta la somma di tutti questi accantonamenti effettuati anno per anno. Il TFR accantonato usufruisce di una rivalutazione annuale, per evitare che venga eroso dall’inflazione attraverso un coefficiente di rivalutazione così composto:

  • 1,5% in misura fissa;
  • 75% dell’aumento dell’indice mensile ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI).

La retribuzione annua (somma delle retribuzioni mensili) da prendere a base per il calcolo dell’accantonamento annuo del TFR comprende tutti gli importi corrispondenti in dipendenza del rapporto di lavoro, escludendo solamente i rimborsi spese. Anche nel caso di infortunio, malattia, maternità, deve essere presa in considerazione la retribuzione a cui il lavoratore avrebbe diritto se non ci fosse stata la sospensione temporanea. Quindi sono incluse tutti gli istituti retributivi trattati in questo capitolo, con l’esclusione: indennità di trasferta, rimborso spese viaggi, assegni familiari, elargizioni spontanee occasionali.

L’anticipo del TFR
Con l’entrata in vigore della legge 297/82 il lavoratore ha diritto ad avanzare al datore di lavoro la richiesta di anticipazione del TFR Questa possibilità può essere utilizzata una sola volta nel rapporto di lavoro, tuttavia per usufruirne sono necessari alcuni requisiti:

  • aver maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda;
  • motivare la richiesta per spese sanitarie di carattere straordinario e/o per l’acquisto della prima casa per se e per i figli.

Tali richieste devono essere documentate e, se i requisiti sono soddisfatti, il lavoratore può ottenere al massimo il 70% del TFR complessivamente maturato alla data della richiesta. Il datore di lavoro ha l’obbligo di accogliere, ogni richiesta dal 10% degli aventi diritto e, comunque, del 4% del totale dei dipendenti.

La busta paga
Se non ti pagano e/o non ti danno la busta paga, trascorso due mensilità, e quindi sei costretto a dare le dimissioni per cercarti un nuovo lavoro (dove pagano) consegna una lettera in cui si evidenzia che sono dimissioni pere giusta causa (usa il modulo) questo potrebbe permetterti di aver diritto alla indennità di disoccupazione e comunque rivolgiti al più presto al nostro Ufficio Vertenze.
Portare:

  • la lettera di assunzione;
  • la lettera di dimissioni;
  • la buste paga.

Il datore di lavoro è obbligato a consegnare la “busta paga” insieme alla retribuzione.
Questo perché il lavoratore possa controllare che non ci siano stati errori contabili. l’obbligo sussiste anche quando la retribuzione viene accreditata in un conto corrente bancario o postale.
In questo caso il controllo va eseguito confrontando la cifra scritta sulla busta paga con quella della distinta del versamento che di regola la banca spedisce a casa del lavoratore contocorrentista.
Saper leggere la busta paga è importante non solo perché potrebbero esserci possibili errori nei conteggi, ma anche per riuscire a capire come si articola la retribuzione: quante voci che la compongono, quanti e quali passaggi aritmetici compiono le cifre prima di diventare soldi contanti.
Nell’ambito delle procedure concorsuali è attivo anche un servizio che si occupa del recupero crediti tramite esecuzioni individuali nei casi d’aziende non soggette alle procedure cui sopra indicate (per le piccole dimensioni, vedi artigiani)
Per un controllo della tua busta paga rivolgiti alla categoria sindacale di riferimento, lì personale qualificato è a tua disposizione per tutti i controlli del caso.

Le garanzie a tutela dei lavoratori
La retribuzione gode di particolari garanzie, in considerazione della posizione di debolezza contrattuale del lavoratore. Infatti, l’articolo 2751 bis del Codice civile prevede il privilegio generale dei crediti del lavoratore subordinato sui beni mobili del datore di lavoro.
Questo consente ai dipendenti, prima degli altri creditori, di rifarsi, al termine di un procedimento esecutivo, sui beni mobili del datore di lavoro inadempiente venduti all’asta. Tale privilegio si applica anche in caso di fallimento. Altra facoltà concessa al lavoratore che dipende da un appaltatore inadempiente all’obbligo del pagamento della retribuzione, è quella di rivalersi sul committente dell’opera. (art. 29 legge 30 capo II Appalto).
In caso di cessione dell’azienda sono obbligati al pagamento delle retribuzioni maturate sia il precedente che il nuovo datore di lavoro. Il diritto al pagamento della retribuzione, comprendendo tutto ciò che deve essere pagato periodicamente ogni anno o in termini più brevi, cade in prescrizione dopo 5 anni. Questo termine però, in considerazione del fatto che il lavoratore può non avere interesse o essere costretto a non istaurare un giudizio nei confronti del datore di lavoro, inizia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTA L’UFFICIO VERTENZE dell’A.S.La COBAS DI CASSINO all’indirizzo cassino@aslacobas.it 

 

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