Cassa Integrazione 2014, mobilità e CIG in Deroga: che cosa cambia

Il ministero dell’Economia sdogana il decreto di riordino dei criteri di concessione dei sussidi in deroga previsto dal Dl 54 del 2013 (decreto Imu-Cig del maggio 2013).MOBBI
Diverse le novità per il 2014, che hanno l’obiettivo di restringere la platea dei beneficiari e ridurre a un uso più virtuoso le risorse provenienti dalla fiscalità generale.

Dal 2014 sarà in atto stretta sulla durata degli ammortizzatori in deroga  che andranno ad esaurirsi a fine 2016.
La CIG in Deroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 8 mesi nell’arco di un anno.

La Cassa Integrazione in deroga (la Cigd) potrà essere concessa solo a lavoratori con una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi (oggi sono sufficienti 90 giorni). Sono esclusi gli apprendisti e la Cigd non si applicherà più alle aziende in fallimento.

Dal 2015 e fino a fine 2016 il sussidio potrà essere concesso fino a 6 mesi nell’arco di un anno e a 12 mesi nell’arco di un biennio mobile.

La mobilità in deroga invece avrà termini più stretti (andrà a svuotarsi), con i lavoratori del Sud leggermente agevolati.
Per il 2014 la mobilita’ in deroga potrà essere concessa per un massimo di 7 mesi (10 al Sud) per chi ha beneficiato di meno di 3 anni del sussidio e per un massimo di 5 mesi (8 al Sud) per chi ha già usufruito del sussidio per tre anni o più.

Le aziende con più di 15 dipendenti che non hanno Cigo e Cigs (e che quindi non versano contributi per questi ammortizzatori sociali) e che non abbiano per il loro settore costituito un fondo di solidarietà dovranno dal 2014 versare lo 0,5% delle retribuzioni a un fondo di solidarietà residuale presso l’Inps.

Come cambia la cassa in deroga dal 1 gennaio 2014
Il trattamento di Cigd può essere concesso o prorogato unicamente per operai, impiegati e quadri (con una anzianità lavorativa di almeno 12 mesi) che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva, dovuta a crisi aziendali, ristrutturazione o riorganizzazione, situazioni di difficoltà aziendale dovute a situazioni temporanee di mercato.

La domanda di concessione del sussidio va presentata online all’Inps entro 25 giorni (finora i termini li decidevano sostanzialmente le regioni).
Per le imprese non soggette alla disciplina su Cigo, Cigs e fondi bilaterali, la cassa in deroga può essere concessa:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 per un periodo non superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 per un periodo non superiore a 6 mesi nell’arco di un anno e a 12 mesi nell’arco di un biennio mobile.

Per le imprese soggette alla disciplina di Cigo, Cigs e fondi bilaterali il trattamento di cassa in deroga può essere concesso non sopra gli 8 mesi nell’arco di un anno, per tutto il 2014; e dal 2015 al 2016 per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno e a 11 mesi nell’arco di un biennio mobile.

Più veloce la fase di istruttoria delle domande per la cassa in deroga: entro tre giorni l’Inps ne verifica la regolarità, quantifica le risorse e trasmette la domanda alle Regioni che devono effettuare la propria istruttoria nel giro di 30 giorni.
Alla fine, il provvedimento di concessione viene trasmesso entro 5 giorni all’Istituto di previdenza che è incaricato del monitoraggio

Come cambia la mobilità in deroga dal 1 gennaio 2014
Si dovrà presentare la domanda a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione.

A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento di mobilità in deroga viene concesso:

a) per i lavoratori che ne hanno già beneficiato per 3 anni o più, anche non continuativi, per un periodo massimo di 5 mesi non ulteriormente prorogabili. Più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residente al Sud;

b) per i lavoratori che hanno già beneficiato di mobilità in deroga per meno di 3 anni il trattamento può essere concesso per ulteriori 7 mesi, non prorogabili. Più 3 mesi nel caso di lavoratori residenti al Sud.

Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 il trattamento di mobilità in deroga non può più essere concesso ai lavoratori che già ne hanno beneficiato per 3 anni o più, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori può essere concesso per non più di 6 mesi, non prorogabili. Più ulteriori due nel caso di lavoratori del Sud.

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