Sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2017 le nuove regole sui voucher lavoro, i buoni orari da 10 euro accusati di favorire il precariato e nascondere il lavoro illecito. Le nuove disposizioni rientrano nel Decreto legislativo del 24 settembre 2016 numero 185: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo numero 81/2015” ed entrato in vigore in questi giorni.
La novità principale è la tracciabilità del voucher: mentre prima il datore di lavoro aveva trenta giorni di tempo per comunicare lo svolgimento del lavoro da parte del lavoratore, adesso la comunicazione deve avvenire in maniera preventiva. I voucher lavoro sono nati nel settore agricolo, ma il Jobs act del Governo Renzi ne aveva ampliato tempi e modi di utilizzo per tentare, sosteneva l’esecutivo, di fare emergere il lavoro in nero. Ma l’A.S.La COBAS di altra opinione. Il presidente dell’INPS Tito Boeri ha parlato di “nuova frontiera del precariato” e sono migliaia le testimonianze di lavoratori i cui datori hanno attivato loro un voucher lavoro soltanto in occasione di un incidente o di un controllo da parte dell’INPS.
Per questo motivo il Governo ha approvato le modifiche al testo del mercato del lavoro messe a punto dal ministro Giuliano Poletti che introduce la comunicazione obbligatoria preventiva della data, dell’ora e degli estremi del lavoratore interessato. Il problema è che la legge non specifica il numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica al quale fare la comunicazione. L’A.S.La COBAS racconta l’ultima assurdità italiana attraverso la testimonianza delle 80 direzioni provinciali del lavoro, le filiali locali del Ministero, che dicono: «siamo subissati di telefonate ma non sappiamo cosa rispondere. A quale numero non c’è stato comunicato. Né tantomeno l’indirizzo di posta elettronica a cui spedire la mail».
Le novità per i voucher lavoro
Il decreto appena entrato in vigore obbliga i datori di lavoro a comunicare all’INPS via mail o sms almeno un’ora prima dall’inizio della prestazione, i dati del lavoratore (o il suo codice fiscale), la durata e la sede della prestazione. Finora il datore di lavoro era comunque tenuto a comunicare i dati del lavoratore all’istituto di previdenza sociale, ma aveva tempo fino 30 giorni e non era tenuto a precisare l’arco temporale della prestazione lavorativa pagata con i voucher. In questo modo, i datori di lavoro pagavano abitualmente i lavorati in nero, ma in caso di infortunio o incidente inviavano la comunicazione all’INPS della prestazione accessario attivando un voucher lavoro.
L’obbligo di comunicare in maniera preventiva la data, il luogo e i dati del lavoratore impegnato nel lavoro accessorio non vale, però, per gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie e il lavoro domestico.
Nonostante le novità appena entrate in vigore, anche per il settore agricolo resta valida un’eccezione: il datore deve comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore relativi all’utilizzo dei voucher in un arco di tempo fino a tre giorni, ma non è obbligato a comunicare i dati su inizio e fine della prestazione.
Il decreto introduce anche sanzioni più severe: in caso di omessa comunicazione è prevista una sanzione tra i 400 e i 2.400 euro per ogni lavoratore interessato dal lavoro accessorio.
Assurdità all’italiana
Finalmente sono arrivate le modifiche al Jobs act per introdurre la tracciabilità dei voucher e combattere l’evasione fiscale. Ma in questa vicenda all’italiana non manca certo l’elemento di assurdità: la legge non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare per l’invio, quindi, coloro che vogliono rispettare le nuove regole si trovano spiazzati di fronte a disposizioni impossibili da applicare.