Cassino,i Giudici del lavoro condannano l’Inps a pagare l’indennità di mobilità in deroga

Con sentenze del 7 e del 24  marzo scorso i Giudici del Lavoro del Tribunale di Cassino hanno condannato l’Inps a pagare a tre lavoratori l’indennità di mobilità in deroga.
Le vicende risalgono al 2013: i 3 lavoratori attraverso l’A.S.La COBAS avevano richiesto e ottenuto dalla Regione Lazio la proroga della mobilità in deroga dal 1 maggio 2013 al 31 ottobre 2013.
Nonostante la determina della Regione Lazio, che autorizzava l’Inps al pagamento dell’indennità, l’Ente previdenziale non pagava ritenendo illegittimo l’Accordo quadro tra Regione Lazio e parti sociali che regolava  gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2013.
Infatti i Lavoratori avevano tutti i requisiti previsti dalle disposizioni regionali e per tali motivi avevano richiesto e ottenuto la proroga della mobilità fino al mese di ottobre 2013.
Attraverso l’ufficio vertenze dell’A.S.La COBAS, gli iscritti al sindacato hanno presentato ricorso al Tribunale di Cassino. Dopo circa tre anni i Giudici gli hanno  dato ragione.
«Non siamo mai stati convinti di quei  dinieghi e la conclusione positiva del ricorso con le sentenze del Tribunale di Cassino ne dimostra l’infondatezza. Oggi l’Inps, oltre a pagare le spettanze dovute, sarà costretta a pagare anche gli interessi maturati e le spese legali .

C’è una guerra silenziosa che il cittadino combatte ogni giorno contro l’Inps. Una guerra a colpi di cause e ricorsi. Una guerra che si consuma nelle aule dei tribunali. E che riguarda diversi diritti negati».
Sulla partita della decadenza si gioca una grossa fetta del contenzioso aperto contro l’Inps. Un passaggio chiave che ha portato anche la Corte dei Conti a pronunciarsi di già da qualche anno. Sebbene le procedure non consentano di avere informazioni esaustive sulla durata delle singole fasi del procedimento, va sottolineata l’esigenza – anche al fine di ridurre gli oneri per interessi – di ricondurre il più rapidamente possibile il periodo dell’intero iter entro la scadenza prescritta, intervenendo sui tempi di esclusiva competenza dell’Istituto».
Dal 2003 ad oggi il legislatore si è espresso più volte per ridurre i termini di decadenza in favore dell’Inps. È stato introdotto il termine di 6 mesi per presentare un ricorso giudiziario per l’invalidità civile, 3 anni per le domande di prestazioni previdenziali in genere e 5 anni per prestazioni già riconosciute dall’Inps ma non ancora pagate. Superati questi termini un cittadino non può più far valere i propri diritti.
Siamo pronti a sostenere anche le decine di lavoratori che si sono rivolti al nostro ufficio vertenze per lo stesso motivo e hanno l’iter in corso e attendono il pagamento della mobilità in deroga da circa 3 anni

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