Busta paga Natale 2022: pagamento festività non godute 25 dicembre e 1° gennaio

Busta paga Natale 2022: cosa cambia con le festività non godute? I giorni festivi religiosi e civili consentono ai dipendenti di astenersi dal lavoro senza perdere quote di retribuzione. I lavoratori, infatti, possono legittimamente rifiutarsi di rendere l’attività lavorativa che, al contrario, può essere chiesta solo a fronte di un preciso accordo tra le parti, eventualmente concluso in sede di contrattazione collettiva.

Può tuttavia accadere che, a causa del calendario, le festività coincidano con la domenica o un altro giorno festivo. In queste ipotesi il lavoratore subisce un “danno” derivante dal fatto che è venuta meno un’occasione per riposarsi, recuperare le energie psico-fisiche e dedicarsi alla propria vita privata e sociale.

A fronte di questo pregiudizio, la normativa (articolo 5, comma 3, Legge 27 maggio 1949 numero 260) e i contratti collettivi nazionali di lavoro, riconoscono il diritto del lavoratore ad una quota aggiuntiva di retribuzione. L’ammontare cui ha diritto il dipendente è tuttavia calcolato in maniera diversa se trattasi di retribuzione oraria o, al contrario, fissa mensile.

Essendo ormai prossimi alle vacanze natalizie, analizziamo in dettaglio come saranno trattate in busta paga le festività cadenti di domenica del 25 dicembre e del 1° gennaio.

Busta paga Natale 2022: cosa cambia tra paga ad ore e fisso mensile

Lavoratori pagati ad ore
I lavoratori pagati ad ore sono coloro che ricevono un compenso lordo calcolato moltiplicando la retribuzione oraria per:

  • Ore di presenza;
  • Ore di assenza retribuite.

Al contrario, le ore di assenza non retribuite vengono esposte in busta paga, senza essere valorizzate dal punto di vista economico

Lavoratori pagati in misura fissa mensile
I dipendenti pagati in misura fissa mensile (detti anche “mensilizzati”) ricevono la stessa retribuzione, a prescindere dal numero di giorni teoricamente lavorabili nel mese.
Le uniche eccezioni sono rappresentate da:

  • Competenze aggiuntive derivanti principalmente da prestazioni che eccedono l’orario giornaliero o settimanale di lavoro si pensi, ad esempio, a lavoro straordinario e supplementare;
  • Assenze non retribuite rappresentate, ad esempio, da aspettativa non retribuita, assenza ingiustificata, assenza non retribuita, permessi non retribuiti.

Quali differenze?
Mentre i lavoratori pagati ad ore ricevono una retribuzione variabile in ragione dei giorni lavorabili nel mese, i “mensilizzati” non risentono degli effetti del calendario, eccezion fatta, naturalmente, per competenze aggiuntive (straordinari, lavoro supplementare etc.) o assenze non retribuite.

Busta paga Natale 2022: Festività del 25 dicembre e 1° gennaio

La busta paga relativa alle presenze, rispettivamente, di dicembre 2022 e gennaio 2023 conterrà, sia per i dipendenti pagati ad ore che per quelli retribuiti in misura fissa mensile, una quota di retribuzione aggiuntiva per:

  • La festività non goduta del 25 dicembre (Natale), in quanto cadente di domenica;
  • La festività non goduta del 1° gennaio (primo giorno dell’anno), anch’essa cadente di domenica.

Busta paga Natale 2022: quanto spetta con la paga fissa mensile

I lavoratori pagati in misura fissa mensile hanno diritto, per le festività non godute in quanto cadenti di domenica (come nel caso del 25 dicembre e del 1° gennaio) ad un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione.
Quest’ultima, in assenza di disposizioni difformi della contrattazione collettiva, si calcola dividendo la retribuzione lorda mensile dell’interessato per 26.

In questo modo si ottiene la retribuzione giornaliera. L’importo in questione dev’essere poi moltiplicato per il numero di festività non godute presenti nel mese: una nel caso, rispettivamente, di dicembre 2022 e gennaio 2023.

Facciamo l’esempio del dipendente Mario, in forza con una retribuzione lorda mensile formata da:

  • Paga base, euro 1.500,00;
  • Contingenza, euro 500,00;
  • Scatti di anzianità, euro 50,00;

per un totale di 2.050,00 euro. A questo punto si divide 2.050,00 euro per 26, ottenendo così la retribuzione giornaliera di 78,85 euro.

Di conseguenza, nelle buste paga sarà presente l’importo di:

  • 78,85 euro a titolo di festività non goduta del 25 dicembre 2022 (cedolino di dicembre);
  • 78,85 euro a titolo di festività non goduta del 1° gennaio 2023 (cedolino di gennaio).

Busta paga Natale 2022: quanto spetta con la paga ad ore

I lavoratori dipendenti pagati ad ore hanno diritto, in caso di festività coincidente con la domenica, ad una quota di retribuzione aggiuntiva (come nell’ipotesi precedente) pari ad 1/6 dell’orario settimanale.
In queste ipotesi è pertanto necessario calcolare la retribuzione oraria.

Per ottenere l’importo citato è sufficiente dividere la retribuzione lorda mensile riferita al tempo pieno (anche se trattasi di un lavoratore part-time) per il divisore orario convenzionalmente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Consideriamo l’esempio di un dipendente cui si applichi il Ccnl Commercio e terziario – Confcommercio. Il contratto, per le realtà che applicano un orario settimanale (per i full-time) pari a 40 ore, prevede un divisore orario pari a 168.

L’interessato, assunto come operaio qualificato, livello V, ha una retribuzione lorda mensile composta da:

  • Paga base, euro 987,01;
  • Contingenza, euro 521,94;
  • Terzo elemento, euro 2,07;

per un totale di 1.511,02 euro. La retribuzione oraria, pertanto, corrisponde a 1.511,02 / 168 = 8,99 euro.
Considerando che l’orario di lavoro settimanale è di 40 ore, per la festività non goduta spetta il risultato di 1/6 dell’orario settimanale per la retribuzione oraria: (40/6) * 8,99 = 59,96 euro lordi.

Busta paga Natale 2022: contributi e tasse

Le somme corrisposte in busta paga a titolo di festività non goduta sono a tutti gli effetti:

  • Soggette alle trattenute per contributi Inps a carico dipendente;
  • Soggette alle ritenute fiscali a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).

Gli importi in parola, peraltro, vengono considerati nel computo del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.

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