LA DISOCCUPAZIONE – COME OTTENERLA

Indennità di disoccupazione

 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, per licenziamento e per alcuni casi di dimissioni, al lavoratore spetta un sostegno economico: l’indennità di disoccupazione ordinaria.

L’indennità di disoccupazione spetta sia ai lavoratori con contratto atempo determinato, alla scadenza del termine del contratto, cheindeterminato, in caso di licenziamento.

Essa invece non spetta a chi si dimette volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e di coloro che si sono dimessi per giusta causa. Il lavoratore che ha dato le dimissioni in seguito al mancato pagamento degli stipendi da parte del datore di lavoro, ha diritto all’indennità di disoccupazione anche dopo aver ottenuto le somme spettanti.

requisiti per accedere all’indennità possono essere:

  • ordinari, se il lavoratore può contare su: 1 settimana di contributi versati (o dovuti) che risalgono a 2 anni prima della data di cessazione dal lavoro; 1 anno di contribuzione nei 24 mesi precedenti la data di cessazione dal lavoro;
  • ridotti, se invece ha svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda e ha almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente.

In entrambi i casi, il lavoratore deve trovarsi nella condizione didisoccupato in cerca di occupazione: è quindi indispensabile che fornisca al Centro per l’impiego, della provincia d’appartenenza, la dichiarazione di “immediata disponibilità” allo svolgimento di attività lavorativa.

Indennità con requisiti ordinari

L’indennità di disoccupazione viene corrisposta nella misura del 60 per cento per i primi 6 mesi, del 50 per cento per i successivi due mesi e al40 per cento per gli ulteriori mesi. La percentuale è calcolata rispetto alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro.

L’importo viene corrisposto ogni mese – con una modalità a scelta dell’interessato tra assegno circolare, bonifico bancario o sportello – per un periodo massimo di 8 mesi (12 mesi per chi ha compiuto 50 anni).

Compatibilità con altri trattamenti

Il diritto a ricevere l’indennità decade nel momento in cui si è destinatari di un nuovo contratto o si diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o di invalidità). Però la Corte Costituzionale ha stabilito (sentenza n. 234 del 2011) che, in caso di licenziamento, è possibile optare, i caso si abbiano i relativi requisiti, tra il trattamento ordinario di disoccupazione e l’assegno di invalidità.

Indennità con requisiti ridotti

L’indennità, in questo caso, viene corrisposta con un unico versamentopari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per centosuccessivamente, fino ad un massimo di 180 giorni. La percentuale è calcolata rispetto alla retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell’anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni.

Ricorso

Per entrambe le tipologie di requisiti, nel caso in cui la domanda vengarespinta, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il mancato accoglimento.

Presentazione della domanda

La domanda per l’indennità di discoccupazione va presentata alla sede Inps o ai Centri per l’impiego più vicini alla residenza o al domicilio abituale. In ogni caso, ogni sede Inps, anche territorialmente non competente, è obbligata a ricevere la domanda.

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento, se esso è avvenuto per motivi connessi alla situazione aziendale, oppure 98 giorni, in caso di licenziamento in tronco per giusta causa.

L’Inps ha attivato sul suo sito web, nella sezione “Al servizio del cittadino”, un servizio telematico per l’invio della domanda di disoccupazione on line. Basta essere titolari di un Pin, cioè un codice personale di riconoscimento rilasciato sempre via web dall’istituto di previdenza, che permette di accedere alla procedura per l’invio della richiesta, stampare la domanda e la relativa ricevuta.

Collaboratori a progetto

I collaboratori a progetto hanno diritto ad un’indennità, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011 (circolare Inps 36/2010). Il beneficio viene erogato una tantum, cioè una sola volta, per un importo pari al 30 per cento del reddito dell’anno precedente. Tra i requisiti per ottenere questo sostegno ci sono l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps e la monocommittenza, cioè aver lavorato per un solo datore di lavoro.

Le informazioni di questa pagina sono aggiornate a quanto stabilito dalla Legge 247/07 e dalle circolari Inps n. 115/2008 e 36/2010.

Per informazioni e per la presentazione della domanda rivolgersi alle Sedi A.S.La COBAS