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DECRETO LAVORO 2023
A.S.La COBAS in convenzione con CAF SFUC SRL
UFFICIO VERTENZE
Servizio Vertenze Legali
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Ufficio Vertenze Legali
Gli Uffici Vertenze Legali assistono gli iscritti a condizioni particolarmente vantaggiose secondo quanto stabilito dal Regolamento interno esercitando tutte le azioni di tutela individuale sia nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro che in caso di interruzione.In particolare il servizio si occupa di:
informare sui diritti e sulle loro violazioni nelle diverse tipologie di rapporto di lavoro (subordinato, atipico, parasubordinato)
controllo e verifica dei prospetti paga e delle competenze di fine rapporto
istruzione di tutte le pratiche necessarie alla tutela dei diritti violati attraverso l’intervento di funzionari esperti in materia di diritto del lavoro, nonchè attraverso la consulenza di studi legali convenzionati e specializzati.
I servizi sono gratuiti, fatte salve alcune eccezioni previste dal regolamento e preventivamente comunicate al lavoratore. Alle persone assistite viene richiesto solo un corrispettivo in percentuale sulle somme nette recuperate (in caso di vertenza che non abbia risvolti economici non viene richiesto alcunchè).In questo modo gli assistiti sono posti nella condizione di sapere fin dall’inizio quali sono le condizioni di erogazione del servizio ed i relativi costi, anche grazie alla consegna di copia del Regolamento al momento del conferimento del mandato.
roma@aslacobas.itArticoli recenti
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Il Governo taglia i fondi della cassa integrazione e mobilità in deroga. Procedure piu’ snelle ma solo per pochi!
Cassa e mobilità in deroga, si cambia. Il ministero dell’Economia sdogana il decreto di riordino dei criteri di concessione dei sussidi in deroga previsto dal Dl 54 del 2013 (decreto Imu-Cig del maggio scorso). Diverse le novità in arrivo, che hanno l’obiettivo di restringere la platea dei beneficiari (attualmente oltre 180mila persone, stimati direttamente dal ministro Giovannini) e ridurre a un uso più virtuoso le risorse (che arrivano dalla fiscalità generale). La cassa integrazione in deroga (la Cigd) potrà essere concessa solo a lavoratori con una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi (oggi sono sufficienti 90 giorni). Sono esclusi gli apprendisti e la Cigd non si applicherà più alle aziende in fallimento. La mobilità in deroga invece avrà termini più stretti (andrà a svuotarsi), con i lavoratori del Sud leggermente agevolati.
Come è oggi
Le novità scatteranno dal 1° gennaio 2014, e si applicheranno ai lavoratori non coperti più dagli altri ammortizzatori sociali. Il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) dovrà ora essere esaminato dalle regioni, dalle parti sociali, e ricevere l’ok anche da parte delle commissioni parlamentari. Il ministero del Lavoro ha reso noto che il decreto è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni. A breve saranno convocate le parti sociali e solo al termine dell’iter il decreto verrà perfezionato anche sulla base delle osservazioni emerse. Oggi i sussidi in deroga sono concessi o prorogati in deroga, appunto, alla normativa vigente. Il trattamento concesso o prorogato in deroga ha una prima durata massima di dodici mesi e può essere prorogato per periodi massimi di 12 mesi. In alcuni casi al Sud si assistono a trattamenti che durano anni.
Come cambia la cassa in deroga
Il trattamento di Cigd può essere concesso o prorogato unicamente per operai, impiegati e quadri (con una anzianità lavorativa di almeno 12 mesi) che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva, dovuta a crisi aziendali, ristrutturazione o riorganizzazione, situazioni di difficoltà aziendale dovute a situazioni temporanee di mercato. La domanda di concessione del sussidio va presentata online all’Inps entro 25 giorni (oggi i termini li decidono sostanzialmente le regioni). Per le imprese non soggette alla disciplina su Cigo, Cigs e fondi bilaterali, la cassa in deroga può essere concessa: a) a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 per un periodo non superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno; b) a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 per un periodo non superiore a 6 mesi nell’arco di un anno e a 12 mesi nell’arco di un biennio mobile. Per le imprese soggette alla disciplina di Cigo, Cigs e fondi bilaterali il trattamento di cassa in deroga può essere concesso non sopra gli 8 mesi nell’arco di un anno, per tutto il 2014; e dal 2015 al 2016 per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno e a 11 mesi nell’arco di un biennio mobile.
Come cambia la mobilità in deroga
Si dovrà presentare la domanda a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione. A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento di mobilità in deroga viene concesso: a) per i lavoratori che ne hanno già beneficiato per 3 anni o più, anche non continuativi, per un periodo massimo di 5 mesi non ulteriormente prorogabili. Più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residente al Sud; b) per i lavoratori che hanno già beneficiato per 3 anni o più, anche non continuativi, per un periodo massimo di 5 mesi non ulteriormente prorogabili. Più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residente al Sud; b) per i lavoratori che hanno già beneficiato di mobilità in deroga per meno di 3 anni il trattamento può essere concesso per ulteriori 7 mesi, non prorogabili. Più 3 mesi nel caso di lavoratori residenti al Sud. Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 il trattamento di mobilità in deroga non può più essere concesso ai lavoratori che già ne hanno beneficiato per 3 anni o più, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori può essere concesso per non più di 6 mesi, non prorogabili. Più ulteriori due nel caso di lavoratori del Sud.
Procedura più snella
Il decreto, poi, detta il ritmo della fase di istruttoria delle domande per la cassa in deroga: entro tre giorni l’Inps ne verifica la regolarità, quantifica le risorse e trasmette la domanda alle Regioni che devono effettuare la propria istruttoria nel giro di 30 giorni. Alla fine, il provvedimento di concessione viene trasmesso entro 5 giorni all’Istituto di previdenza che è incaricato del monitoraggio mensile di domande, prestazioni e flussi finanziari.